Riconoscimento titolo di studio estero in Italia, come si fa? Se hai studiato all’estero e vuoi sapere come validare la tua laurea nel nostro Paese, leggi l’articolo.
Il riconoscimento titolo di studio estero in Italia può essere una questione spinosa. Ma ti assicuro che è meno complicato di quello che pensi: c’è una procedura standard che ti aiuterà a orientarti, e potrai contare su degli Uffici appositi che gestiranno la documentazione insieme a te. Non ti preoccupare, non dovrai studiare tutto da capo! Continua a leggere per scoprire come fare.
Riconoscimento titolo di studio estero in Italia: il tuo diploma è valido o no?
La prima cosa da puntualizzare è che i titoli di studio ottenuti all’estero, sia scolastici sia accademici, non hanno valore giuridico in Italia. Quindi, se hai appena concluso un percorso di studi scolastico o accademico non in Italia, sappi che il tuo livello di istruzione non è riconosciuto nel nostro Paese.
Tuttavia, per varie ragioni, è naturale che tu voglia convalidare il tuo titolo di studio. Per esempio, se hai appena concluso la scuola superiore, forse vuoi iscriverti all’università in Italia. Oppure, se hai terminato il corso di laurea triennale, magari punti ad una magistrale o un master italiani, a partecipare ad un concorso pubblico oppure ad una professione che richiede un alto livello di formazione.
Ma è possibile farlo? La risposta è sì, ma dipende da alcuni fattori, come la tua cittadinanza. Cerchiamo di capire meglio.
Che cos’è il riconoscimento e come funziona?
Il “riconoscimento” è il provvedimento per cui un titolo di studio conseguito all’estero assume lo stesso valor legale di un titolo di studio conseguito nel Paese. La procedura viene eseguita dall’autorità scolastica o accademica e ha valore giuridico, quindi (a procedura completata) sarà come se avessi studiato in Italia.
Un titolo di studio accademico conseguito all’estero può essere riconosciuto in Italia attraverso due distinte procedure:
- la dichiarazione di equipollenza: attraverso tale atto si attesta la corrispondenza tra il titolo accademico conseguito presso un’università estera e l’analogo titolo accademico italiano. Con questa procedura il titolo accademico estero produce effetti giuridici nell’ordinamento italiano e ottiene lo stesso “valore legale” del titolo italiano di riferimento.
- il giudizio di equivalenza: tale provvedimento non conferisce valore legale al titolo accademico conseguito all’estero. L’equivalenza dello stesso con un analogo titolo accademico italiano è riconosciuta solo per il motivo indicato nella richiesta (accesso ai concorsi pubblici, fini previdenziali, accesso al praticantato, ecc…) e valido solo se utilizzato per quel fine.
Solo i titoli di studio finali, quindi ottenuti al termine di un percorso di studi, possono essere riconosciuti corrispondenti ad un diploma italiano.
Ma chi lo può fare? E come si fa?
Possono richiedere il riconoscimento del titolo di studio:
- I cittadini di Stati membri dell’Unione europea;
- I cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera);
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
Se vuoi convalidare il tuo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (ossia scuola media), devi rivolgerti al tuo Ufficio Scolastico Regionale, presso l’Ambito territoriale della provincia di residenza; per il riconoscimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado (quindi scuola superiore), a qualsiasi Ufficio Scolastico Regionale.
Sappi però che l’equipollenza ad un diploma di scuola superiore non può essere rilasciata prima del compimento dei 18 anni d’età.
Possono richiedere l’equipollenza anche i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero. In questo caso, non importa se la cittadinanza è stata acquisita alla nascita o in un momento successivo (per adozione, matrimonio o naturalizzazione): sarà comunque possibile richiedere il riconoscimento.
E il riconoscimento della laurea?
Per quanto riguarda il riconoscimento della laurea, invece, la valutazione è affidata al Consiglio del corso di studio dell’università italiana. Bisogna quindi rivolgersi al singolo ateneo a cui sei interessato, che eventualmente erogherà il diploma equivalente.
Tuttavia, tieni bene a mente che potrebbero esistere accordi bilaterali specifici tra due paesi per l’equipollenza dei rispettivi titoli. Ad esempio, l’Italia e l’Austria seguono procedure semplificate o addirittura automatiche per il riconoscimento dei titoli accademici.
Per quanto riguarda le Università Telematiche, non fanno testo: anche in questo caso, potrai convalidare il tuo titolo facendo riferimento ad un Ateneo online, seguendo la procedura che ti verrà indicata.
Considera infatti che l’autorità accademica competente può prevedere:
- Il rilascio del corrispondente titolo italiano senza necessità di sostenere ulteriori esami e/o di presentare elaborati (riconoscimento diretto);
- L’integrazione del percorso accademico attraverso il superamento di esami, il conseguimento di ulteriori crediti o la presentazione di un elaborato finale (riconoscimento parziale – abbreviazione di corso).
Per avere chiara la procedura da attivare, consulta direttamente l’ateneo a cui intendi fare riferimento.
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In ogni caso, prima di arrivare all’Ufficio scolastico regionale o al Consiglio del corso di studio dell’università a cui stai puntando, ci sono dei passaggi fondamentali da compiere. Uno di questi è il Consolato Italiano del Paese in cui hai studiato, che dovrà certificare e approvare la documentazione necessaria.
Requisiti: cosa ti servirà
Quando ti presenterai all’Ufficio scolastico per ottenere il riconoscimento del tuo titolo di studio, dovrai avere in mano i giusti requisiti e la giusta documentazione. In generale, ecco cosa ti servirà:
- Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
- Dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l’indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell’assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito.
Per i titoli di istruzione secondaria di 2º grado occorre anche:
- Programmi delle materie, o almeno elenco delle materie studiate per anno scolastico con monte ore esplicitato per anno scolastico, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana;
- Curriculum degli studi seguiti, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall’interessato, dovrà indicare l’esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l’equipollenza.
- Dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l’equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
- Ogni altro documento o titolo che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse.
Infine, in qualsiasi caso, dovrai allegare eventuale documentazione idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di italiano:
- Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;
- Attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico;
- Certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l’uso della lingua italiana durante il lavoro.
Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata, e dev’essere compilato un elenco in duplice copia.